TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Ricorso n. 14877/14
ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM
Per: REICO, Associazione professionale di Counseling, con sede in Genova, via Cairoli 8/7, C.F.: 97252500588, in persona del suo Presidente Marco Andreoli, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini n. 27 presso lo studio dell’avv. Franco Pastore (C.F.: PST FNC 43T30 D7078B) avente il seguente indirizzo di posta elettronica: francopastore@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3721143, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine
Contro: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, nel suo domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, presso lo studio dell’avv. Andrea Falzone
E nei confronti di:
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione della L. 4/2013, ha inserito nell’elenco delle associazioni professionali una prima associazione, Assocounseling.
Il CNOP ha impugnato l’atto amministrativo in questione, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato nonché di tutti quelli presupposti e conseguenti.
Interviene col presente atto nel processo la Reico, Associazione professionale di Counseling, allo scopo di sostenere le ragioni di Assocounseling e per quanto opportuno dei Ministeri intimati, osservando quanto segue.
1- Sull’interesse dell’intervenuta.
La comparente associazione raccoglie, alla stessa stregua di Assocounseling numerosi soci che svolgono professionalmente l’attività di counseling.
In vista dell’applicazione concreta della legge 4/2013, l’associazione ha chiesto di essere inserita nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 7, e ha interesse a che tale richiesta venga accolta, con sollecitudine, interesse al quale sarebbe di ostacolo una pronuncia di accoglimento del ricorso, anche limitatamente alla richiesta sospensiva.
Occorre precisare che il counseling è una professione intellettuale, presente in Italia, come in Europa, da più di venti anni; è stata infatti rilevata sul piano sociale dal CNEL in tempi passati, ed è una delle professioni per le quali è intervenuta la L. 4/2013. Vasti sono gli studi scientifici, e amplissima la bibliografia; numerose sono le associazioni di categoria e importante sul piano sociale è il numero di professionisti.
La L. 4/2013 corrisponde alla volontà del legislatore di portare ordine nelle professioni non regolate, e gli strumenti utilizzati sono due.
Il primo strumento è quello di ottenere la formazione di regole su base volontaria: è il processo di normazione dell’attività che è in corso presso l’UNI, Ente Unificatore Italiano, processo che per quanto riguarda il counseling non si è ancora esaurito, e al quale hanno partecipato gli Ordini degli Psicologi.
Il secondo strumento è costituito dal controllo che lo Stato intende esercitare sulle associazioni di categoria, perchè possa essere da queste utilmente svolto il controllo dell’attività dei singoli professionisti.
Il controllo dello Stato sulle associazioni avviene proprio attraverso l’inserimento delle associazioni nell’elenco tenuto dal Mise.
Appare chiaro che l’interesse dell’associazione comparente consiste non solo nel suo essere inserita nell’elenco, ma anche nell’interesse di veder disciplinata attraverso l’inserimento nell’elenco di tutte le associazioni attive, permodochè possa realizzarsi un controllo efficace di tutta la categoria professionale.
2- Sull’interesse del ricorrente.
Dubbio, invece, è che l’interesse del ricorrente sia giuridicamente tutelabile, ma certo è che non può esser oggetto della tutela richiesta in questa sede.
L’affermazione del ricorrente è che l’attività del counselor sia pienamente sovrapponibile a quella dello psicologo e che per tale ragione, essendo l’attività dello psicologo riservata per legge, l’attività di counseling debba essere del tutto vietata, ovvero consentita solo agli psicologi.
Ove anche l’assunto fosse corrispondente al vero, e non lo è, non pare affatto che la tutela invocata possa essere concessa in questa sede.
E difatti, l’interesse della società e del legislatore, che dovrebbe coincidere con l’interesse di un ente pubblico quale il CNOP, è quello che il fenomeno counseling, che nella realtà esiste, sia regolato nel migliore dei modi, anche allo scopo di ridurre se non azzerare il rischio che singoli professionisti commettano il reato di esercizio abusivo di una professione riservata: questo interesse può essere realizzato con l’uso dei due strumenti indicati dalla L. 4/2013, e cioè proprio attraverso l’inserimento delle associazioni di professionisti nell’elenco tenuto dal MISE. Inibendo tale inserimento sarebbe più accentuato il rischio di illiceità dell’attività dei singoli.
Appare evidente il carattere strumentale del ricorso, diretto a regolare in qualche modo la concorrenza, scopo non compatibile con l’azione svolta.
3- Nel merito: le norme sullo psicologo.
Il ricorrente ritiene che l’attività professionale di counseling debba essere necessariamente ricompresa nell’attività dello psicologo, così come delineata dalla L. 56/1989, norma integrata dalla successiva previsione contenuta nella L. 170/2003 che ha descritto il profilo professionale degli iscritti nella sezione B dell’Albo degli Psicologi.
Questa affermazione è totalmente priva di pregio.
In proposito occorre richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 11545 del 23/3/12, che ha ben delineato i confini entro i quali può essere applicato l’art. 348 c.p.
La sentenza evidenzia più ipotesi di reato.
Un primo tipo di reato, avente carattere istantaneo, è commesso quando il soggetto pone in essere un singolo atto la legge espressamente riserva agli appartenenti a professioni riservate.
Perchè possa essere individuato tale reato occorre una previsione normativa estremamente chiara che delinei in concreto lo specifico atto riservato, nel pieno rispetto del cosiddetto principio di tassatività.
Tale è, ad esempio, il divieto normativamente espresso per il quale è inibita al geometra la progettazione di edifici aventi più di due piani.
L’interesse tutelato dalla norma è esclusivamente quello dello Stato, per modo che non ha rilievo alcuno il consenso del cliente.
La sentenza, risolvendo un conflitto di giurisprudenza, individua un secondo tipo di reato, non più istantaneo ma abituale, così descritto nella massima: “E’ punibile … il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali per continuità e onerosità e almeno minimale organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
Si tratta di un reato continuativo, e l’interesse tutelato è anche quello del cliente, atteso il vistoso richiamo all’univocità e all’assenza di indicazioni contrarie.
La sentenza, poi, specifica che occorre anche in questa seconda ipotesi una fonte normativa che delinei espressamente una serie di attività attribuite ad una professione sotto il profilo non già meramente descrittivo bensì della particolare competenza tecnica. In altre parole il limite al generale principio di libertà che accompagna il lavoro autonomo è costituito dalla necessità di tutelare l’affidamento dell’utenza rispetto all’apparenza quando sia in gioco una competenza particolare del professionista. E appare chiaro che anche sotto questi profili deve essere rispettato il principio di tassatività.
Osservando la fattispecie alla luce della disciplina suesposta, ne appaiono chiare le conseguenze.
E’ del tutto chiaro ed evidente che la L. 56/89 da un lato non contiene l’indicazione di alcun atto cosiddetto riservato e che l’espressione utilizzata per descrivere l’attività oggetto della professione dello psicologo è talmente generica da non poter esser letta neanche come una indicazione sommaria di attività tipica della categoria. E non è un caso che proprio la genericità della definizione non ha consentito finora di distinguere lo psicologo dallo psicoterapeuta.
Il fatto che la professione “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi di intervento, per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” non sembra poter rispondere all’esigenza di tassatività che la norma penale richiede.
Difatti ogni attività umana corrisponde ad un ambito psicologico e non può esserci relazione che non sia governata da fenomeni psichici: chiunque conosca anche poco di psicologia potrà gestire in modo migliore le sue relazioni.
Non a caso esiste un liceo “psico”-pedagogico, come esistono corsi di formazione per venditori basati proprio sull’uso di strumenti psicologici, e come esistono tante altre attività analoghe. E non è un caso che la psicoterapia possa essere esercitata proprio in virtù della L. 56/89 da chi psicologo non è, e cioè un medico, ancorché specializzato.
L’espressione usata dalla L. 56/89, inoltre, appare suscettibile di una lettura infinitamente estensiva, con un risultato analogo a quello che si otterrebbe ove si ritenesse che il medico, e solo il medico possa occuparsi della salute, quando invece esistono altre professioni che realizzano, con modi diversi proprio questo obbiettivo, visto che non c’è attività umana che non sia orientata al benessere.
Assodato che la previsione della L. 56/89 non è utilizzabile a ragione della sua estrema genericità e per l’interpretazione estensiva che il ricorrente le attribuisce, non resta che esaminare la seconda fonte normativa individuata nel ricorso, e cioè la L. 170/2003 che ha individuato le competenze degli iscritti nella sezione B dell’Albo degli Psicologi.
Anche in questa norma non troviamo alcuna indicazione di atti riservati, mentre troviamo una descrizione apparentemente meno generica di quella relativa all’attività dello psicologo.
La descrizione è in realtà apparente perché fa continuo riferimento alla collaborazione dello psicologo junior con il senior.
Purtuttavia, rispetto alle sedici indicazioni di questa norma non si comprende quale, o quali di esse sarebbero oggetto dell’attività di counseling: certo è che il ricorrente prudentemente ha evitato una siffatta indagine, che avrebbe dato un risultato negativo, sempre che fosse stata soddisfatta l’esigenza di tassatività.
4- Ancora nel merito: cosa è il counseling.
Il ricorrente, per dimostrare la sovrapposizione tra attività dello psicologo e counseling si limita a riportare alcune parole della descrizione che Assocounseling ha utilizzato nel suo statuto, senza darsi il compito di comprenderle e invece provvedendo a generalizzarle.
Il CNOP avrebbe potuto ricordare di aver partecipato al gruppo di lavoro che ha redatto la norma UNI, dove si è discusso ampiamente, come avrebbe potuto citare la bibliografia che è presente in quella norma.
Produrremo nei termini quanto occorrerà, ma occorre fin d’ora spendere qualche parola in più per spiegare all’On. Tribunale in cosa consiste l’attività di counseling.
Occorre partire dal fatto che è quotidiano nella nostra società che soggetto voglia “aiutare” qualcun altro, e cominciare dalle persone più vicine, e tutte le volte che non si tratta di aiuto materiale, e allora l’aiuto è squisitamente psichico, il compito viene svolto attraverso la comunicazione, e cioè il soggetto non fa altro che ascoltare e parlare: il counseling consiste proprio in questa attività, svolta in maniera consapevole e professionale.
Le difficoltà che l’altro vuole superare sono tante e perciò il contenuto verbale dell’aiuto fornito è il più vario.
L’attività in questione, molto spesso svolta nell’ambito del cosiddetto volontariato, non differisce da quella svolta da un sacerdote nei confronti di un fedele, o di un allenatore sportivo che vuole motivare la sua squadra verso la vittoria, o di un docente che si preoccupa di far qualcosa in più che erogare informazioni.
Questa attività chiede, è fuor di dubbio, l’applicazione di nozioni di tipo psicologico, il suo scopo è sostenere il soggetto che presenta il bisogno e fare in modo che sia superato il momento di crisi.
Ora, questa attività che viene svolta spontaneamente e liberamente da ciascuno, ben può essere svolta in maniera più efficace se si è ricevuta una formazione estremamente modesta ma sufficiente a garantire un buon risultato.
Dopotutto, aiutare l’altro è bene, e saperlo aiutare è meglio.
La formazione insegna ad ascoltare e a parlare, e si attua attraverso l’uso di uno o più modelli, che sono modelli di counseling e non di altro, come risulta dalla bibliografia.
A questo punto il counseling potrebbe essere pensato come attività psicologica o terapeutica di serie B, ma così non è.
Occorre infatti accennare, sia pure brevemente, alle differenze, e cioè alle caratteristiche specifiche del counselor che lo rendono assolutamente diverso dallo psicologo.
Sinteticamente, il primo e più vistoso elemento è nel fatto che il counselor rinuncia ad assumere il ruolo dell’esperto, di chi sa qualcosa di più del cliente e provvede ad indirizzarlo; rinuncia anche a dare suggerimenti, per modo che la sua attività è una “consulenza” senza consigli. L’addestramento ad assumere una postura paritetica col cliente è la parte più consistente della formazione.
Il secondo elemento è costituito dal fatto che il counselor non si occupa per nulla dei possibili aspetti patologici del cliente: non intende erogare una cura né cura in concreto nessuno.
Il terzo elemento è costituito dalla base filosofica del creatore del modello di intervento (Rogers, attivo in USA dagli anni ’60) secondo il quale ogni essere umano ha dentro di sé una tendenza naturale verso tutto ciò che è il meglio per sé, e il counselor non deve far altro che aiutare il cliente perchè tale tendenza si attui spontaneamente.
Appare chiaro, allora, che il counselor non è un operatore sanitario, ma va collocato tra gli operatori sociali, proprio come il sacerdote, l’assistente sociale, il tutor e tante altre figure professionali che con la malattia non hanno alcun rapporto.
Nè giova per comprendere il fenomeno del counseling la distinzione operata dal Ministero della Salute tra disagio lieve e disagio grave, e ciò a causa della estrema genericità di questa espressione: sarà opportuno affermare invece che il counseling non si occupa affatto del disagio, sia esso lieve o grave, ma si occupa invece del cliente, perchè questo possa superarlo.
5- Sulla sospensiva.
Da quanto precede appare vistosa l’infondatezza del ricorso, e si conferma la sua strumentalità rispetto all’interesse puramente commerciale sotteso.
Ne segue che ai fini della misura cautelare richiesta è del tutto assente il primo requisito, costituito dal fumus.
Rispetto al pericolo nel ritardo, va segnalato che effettivamente sussiste un pericolo, ma di segno contrario a quello indicato dal ricorrente.
Come si è detto esistono molte associazioni di categoria, nonché migliaia di counselor, molti dei quali neanche associati.
Appare chiaro che l’interesse dell’utenza è quello di ottenere con la maggior sollecitudine possibile che il mercato sia regolato, e le regole pensate dal legislatore della L. 4/2013 sono costituite sia dall’inserimento delle associazioni di categoria nell’elenco del MISE, sia dall’approvazione finale della norma UNI, passo necessario per la sua vincolatività.
Vero è che nell’attuale mancanza di regole del mercato capita che qualche counselor faccia cose che non deve fare, ma proprio questo fenomeno impone l’attuazione urgente degli strumenti suindicati.
Appare chiaro il fatto che la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati lascerebbe il mercato del tutto privo di regole, poiché il mancato inserimento delle associazioni nell’elenco renderebbe assai poco appetibile l’iscrizione ad esse, venendo perciò a mancare per i professionisti non iscritti il soggetto al quale la L. 4/2013 attribuisce un potere disciplinare e di controllo e al quale l’utente insoddisfatto o leso potrebbe rivolgersi.
Non resta che sollecitare il veloce rigetto sia della sospensiva che dell’intero ricorso.
(avv. Franco Pastore)
Copyright 2023 - REICO Associazione Professionale di Counseling