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Come alcuni di voi già sapranno a dicembre (dopo un lungo periodo di sospensione dovuto alla ridefinizione dei criteri di voto) era stato finalmente dato il via alla votazione della norma UNI. Proprio quando sembrava che fossimo vicini al traguardo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) ha richiesto la sospensione della votazione poiché la stessa veniva considerata subordinata ad un parere ufficiale del Ministero della Salute circa la necessità di includere il counseling tra le professioni di competenza degli psicologi e in quanto tale tra le professioni sanitarie che pertanto non potrebbe rientrare tra quelle disciplinate dalla legge 4/2013.
In realtà il Ministero della Salute aveva già espresso il proprio parere a proposito quando, interpellato dal MISE circa l’inserimento di Assocounseling nell’elenco delle associazioni di categoria tenuto dallo stesso, secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013, aveva certificato la non sovrapposizione del Counseling con alcuna attività di tipo sanitario.
A seguito della richiesta del CNOP, l’UNI ha comunque deciso di interrompere le votazioni della norma che sono sospese finché la questione non sarà risolta.
Nel frattempo, in data 14 novembre 2014, il CNOP ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero dello Sviluppo Economico, contro il Ministero della Salute nonché nei confronti di AssoCounseling contro la decisione del MISE di inserire Assocounseling negli elenchi delle Associazioni di Categoria come da legge 4/2013.
Leggiamo dal sito di Assocounseling: “Il CNOP motiva le sue richieste sostenendo che il counseling è un’attività riservata per Legge agli iscritti all’Ordine degli psicologi o, in subordine, ai laureati con la triennale iscritti alla sezione B dell’Albo (i così detti psicologi junior)”. Per questo motivo molte associazioni di counseling tra cui la nostra hanno deciso di depositare un cosiddetto intervento ad opponendum ovvero un intervento adesivo per sostenere la posizione di AssoCounseling (che di fatto è la posizione del “counseling”). AssoCounseling si è costituita in giudizio depositando le proprie memorie e documenti relativi ed altrettanto hanno fatto i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute attraverso l’Avvocatura di Stato. Il Tar ha fissato l’udienza per il 5 febbraio 2015 per discutere la misura cautelare con cui il CNOP richiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui AssoCounseling era stata inserita nell’elenco. All’udienza del 5/2 il CNOP ha rinunciato alla richiesta cautelare (ovvero la sospensiva) ed il Tribunale ha rinviato per la discussione nel merito al prossimo 15 ottobre 2015.
Lascia molto perplessi questo improvviso dietro-front del CNOP dopo che la richiesta della sospensione dei suddetti atti era stata avanzata con particolare insistenza venendo anche salutata con toni e titoli trionfalistici (vedi articolo intitolato DOPPIO STOP AI COUNSELOR che girava con insistenza in rete in queste settimane…) prima ancora che ci fosse una sentenza in proposito.
Per cui per ora ci limitiamo a rilevare che non vi è NESSUNO STOP AI COUNSELOR!
Pubblichiamo a parte l’intervento ad opponendum presentato da REICO tramite l’Avvocato Franco Pastore.
Marco Andreoli

03 DICEMBRE 2024

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