REICO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI COUNSELING
1. A variazione del precedente Statuto come da verbale dell’Assemblea annuale dei soci del 14/06/2014 si stabilisce che la denominazione dell’Associazione viene così modificata: REICO, Associazione Professionale di Counseling.
L’Associazione è regolata, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, dal D.L. 9 novembre 2007 n. 206 e dalla L. n. 4 del 14 gennaio 2013.
2. L’Associazione opera senza scopo di lucro, è apolitica, democratica, indipendente, con durata illimitata nel tempo, e non attua distinzioni di nazionalità, etnia, genere, religione, condizione sociale.
3. L’Associazione ha sede in Roma.
Il Consiglio Direttivo può spostare la sede in ogni luogo, purché in Italia; la delibera di modifica della sede è efficace dopo la sua pubblicazione sul sito web associativo.
4. Lo scopo principale dell’Associazione è quello di accogliere i counselor in possesso di una adeguata formazione, di rappresentarne gli interessi di categoria, di valorizzarne le competenze, di promuovere la qualità e la formazione permanente, di garantire alla loro clientela le indicazioni necessarie per una scelta consapevole e l’opportuna tutela.
5. I soci dell’Associazione si riconoscono come quei professionisti regolati dalla L. 4/2013, che all’esito di una adeguata formazione e in possesso di un diploma rilasciato da scuole specifiche, sono in grado di costruire con i clienti una relazione d’aiuto efficace diretta a favorire la soluzione di problemi esistenziali, promuovendo l’autocomprensione, la valorizzazione e l’impiego delle risorse personali e ambientali utili a superare momenti o stati di crisi. Il counselor, in definitiva, ha il compito di agevolare lo sviluppo e l’utilizzo delle potenzialità del cliente in vista della realizzazione della sua autonomia decisionale e del suo benessere fisico, emotivo e sociale: è quello stato di Salutogenesi congruente con le linee guida dell’OMS.
6. Per realizzare lo scopo previsto nell’art. 4 l’Associazione può svolgere qualsiasi attività ritenuta utile, senza alcun limite.
In ogni caso l’Associazione è impegnata a:
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona – rendere pubblico ogni elemento informativo utile alla clientela, ai sensi dell’art. 5 della L. 4/2013.
7. L’Associazione è organizzata attraverso una sede principale e tre sedi territoriali; di queste una è relativa alle regioni Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna; la seconda è relativa alle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; la terza alle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Il Consiglio Direttivo può costituire altre sedi territoriali. Le sedi territoriali sono disciplinate dal regolamento specifico.
8. Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo (C.D.)
c) il Presidente
d) il Comitato Scientifico
e) la Commissione Disciplinare
9. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta l’anno con un preavviso di almeno venti giorni e con comunicazione dell’ordine del giorno.
La convocazione può esser fatta anche con mezzi telematici.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea; il diritto di voto può essere esercitato solo dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali, fatta eccezione per i Soci Sostenitori ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.
Sono ammesse deleghe in misura non superiore a tre per ciascun socio. È prevista la possibilità di votazione online secondo le norme dettate dal Regolamento o, in mancanza, secondo le norme di legge.
Oltre all’Assemblea ordinaria dei soci di cui sopra, il Presidente deve convocare assemblee straordinarie dei soci quando ne faccia richiesta la maggioranza del C.D. o almeno cinquanta soci.
Le delibere assembleari, comunque assunte, sono valide se prese a maggioranza dei soci intervenuti.
10. L’Assemblea dei soci ha in esclusiva le seguenti funzioni:
Le delibere divengono efficaci attraverso la pubblicazione sul sito web, dove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a tre anni e comunque finché sussista un interesse alla loro conoscenza.
11. Il C.D. è composto da 7 membri eletti tra i soci dall’Assemblea dei soci, tra i quali il Consiglio stesso elegge il Presidente.
La mancata partecipazione alle riunioni del C.D. in assenza di giusta causa e per tre volte consecutive, nonché la perdita della qualità di socio implicano la decadenza dalla carica.
Nel caso di decadenza, il C.D. provvederà alla sostituzione del consigliere mediante cooptazione, con efficacia fino alla successiva assemblea elettiva.
Il C.D. è convocato quando opportuno dal Presidente che lo presiede e comunque su richiesta di almeno tre membri; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Partecipano al C.D. come invitati permanenti i rappresentanti territoriali con funzione consultiva e non deliberativa.
12. Il C.D. è l’organo al quale è affidata l’amministrazione e l’attuazione delle delibere assembleari. Inoltre:
13. Il C.D. è convocato per via telematica. Le delibere possono essere assunte anche in conferenza a distanza, ma in tale caso il consenso della maggioranza deve essere documentato per via telematica.
14. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; può delegare il potere di firma ad altri membri del C.D. previa delibera di questo organo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
15. Il revisore dei conti controlla la regolarità della gestione economica e della tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere in proposito sul bilancio associativo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
16. Il Comitato Scientifico è organo consultivo di alta specializzazione. È costituito inizialmente, col presente Statuto, da Dott.ssa Montanari Claudia, Dott. Franco Pastore e Dott. Roberto Costantini.
Il C.D. delibera il numero dei componenti del Comitato Scientifico, nomina i componenti del comitato stesso che restano in carica a tempo indeterminato. Il Comitato Scientifico può proporre al C.D. ulteriori componenti anche tra i non soci. Il C.D. può chiedere al Comitato Scientifico pareri in ordine ad ogni questione che interessi lo sviluppo dell’Associazione, i rapporti con associazioni similari e gli aspetti scientifici dell’attività.
Il parere del Comitato Scientifico è vincolante rispetto alle modifiche dello Statuto.
Il Comitato Scientifico ovvero ciascuno dei suoi componenti può partecipare alle riunioni di tutti gli organi associativi, può chiedere al C.D. la convocazione dell’Assemblea dei soci e ha il potere di convocarla ove il C.D. non vi provveda, stabilendone l’ordine del giorno.
17. La Commissione Disciplinare è composta di cinque membri; tre di essi sono eletti ciascuno in una delle tre assemblee territoriali e due sono nominati dal C.D. tra i soci, in rappresentanza e a tutela della clientela; elegge al proprio interno il coordinatore.
La Commissione ha il compito di aggiornare costantemente il Codice Deontologico sulla base dei criteri resi necessari dall’evoluzione legislativa, amministrativa e sociale, e ciò nel rispetto delle regole di base indicate in appresso.
La Commissione ha il compito di attuare e inserire sul sito web lo sportello per la clientela attuando le garanzie previste dall’art. 2 comma 4 della L. 4/2013.
La Commissione ha il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati, di risolvere le controversie tra il cliente e il professionista, e di irrogare le sanzioni previste nelle regole deontologiche.
I processi disciplinari sono tenuti senza alcun requisito di forma, ma col rispetto della regola del contraddittorio.
A tal fine la Commissione delega l’attività istruttoria al proprio componente che risiede nel territorio nel quale sono accaduti i fatti controversi.
18. L’attività professionale dei soci è regolata dalle seguenti norme inderogabili:
19. La sede territoriale è partecipata dai soci iscritti all’Associazione e residenti nei territori di competenza. La costituzione di nuove sedi territoriali è di competenza del C.D. nazionale.
20. L’assemblea territoriale elegge il proprio Direttivo Territoriale (D.T.) secondo quanto previsto dal Regolamento. Il D.T. attua sul territorio le politiche generali decise dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni del C.D.
Il D.T. tramite il suo rappresentante può avanzare proposte al C.D. nazionale.
21. Il Regolamento delle sedi territoriali stabilisce i rapporti tra la sede nazionale e quelle territoriali, regolando i rispettivi poteri e i controlli.
22. In tutte le procedure elettive le candidature dovranno essere rese note sul sito web almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione assembleare; potranno essere espressi voti in misura non superiore ai due terzi dei posti da coprire; tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e gli eletti non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
23. Possono essere soci coloro che abbiano conseguito una formazione in counseling secondo gli standard stabiliti dal Regolamento adottato dal C.D.
L’aspirante socio ha l’onere di dimostrare il rispetto degli standard formativi minimi allegando il programma del corso svolto, salvo che non si tratti di programma già verificato: il sito web dell’Associazione indica i programmi già verificati, le scuole che li offrono e la frequenza della verifica.
24. L’ammissione dei soci è deliberata dal C.D. e implica l’iscrizione automatica anche nella sede territoriale di competenza.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
All’ammissione nell’Associazione, tutti i soci entrano con lo status di Socio Professionista e ricevono l’attestazione di cui all’art.6 del presente Statuto.
Possono essere eletti alle cariche sociali solo i Soci Professionisti iscritti all’Associazione da almeno tre anni.
25. L’iscrizione ha validità per l’anno solare e il termine per pagare la quota del rinnovo è il 31 gennaio. Il ritardo implica la sanzione deliberata dal C.D. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, come resi espliciti dai regolamenti e dal presente Statuto.
26. La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per espulsione deliberata dalla Commissione Disciplinare. Si perde altresì automaticamente la qualità di socio in caso di mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi, allo scadere del secondo anno solare.
La perdita della qualità di socio non esclude l’obbligo di pagare le quote scadute.
27. Le risorse economiche dell’Associazione sono:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal C.D., e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea dei soci, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
28. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
29. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal C.D. ed approvati dall’Assemblea dei soci.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse e diritto alla loro lettura, nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione. Il bilancio è approvato dall’Assemblea dei soci con voto palese e con le maggioranze previste nel presente Statuto.
30. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno ai ¾ (trequarti) dei soci esistenti. Per questa delibera le deleghe non hanno valore.
L’Assemblea dei soci con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta da leggi successive.
31. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile ed altre normative in materia.
32. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.
Il presente Statuto si compone di 32 articoli.
Copyright 2025 - REICO Associazione Professionale di Counseling