Regolamento

Regolamento

REICO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI COUNSELING

Regolamento per l’iscrizione all’Associazione e per la formazione permanente
(in vigore dall’11/07/2022 con delibera dell’Assemblea dei soci)


TITOLO 1
L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE REICO

Capitolo Primo
Finalità e modalità di accesso

Articolo 1 – Finalità dell’Associazione

In riferimento alla L. 4/2013, articolo 2, comma 1, REICO – Associazione Professionale di Counseling (di seguito denominata REICO), si pone come finalità principali la valorizzazione delle competenze degli associati e il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza e curando la formazione permanente degli iscritti.

Articolo 2 – Iscrizione all’Associazione

Per iscriversi all’Associazione occorre:

  • essere in possesso dei requisiti richiesti;
  • superare l’esame di ammissione REICO;
  • provvedere all’invio della domanda di iscrizione entro 90 giorni dal superamento dell’esame contestualmente all’attestazione del comprovato pagamento della quota di iscrizione annuale.

Il Consiglio Direttivo valuta la regolarità della domanda di iscrizione e procede con la delibera di
ammissione alla Associazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto. A questo punto il socio acquisisce
la qualità di Socio Professionista, viene inserito nell’elenco Counselor REICO e riceve l’Attestato
di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP).

Il mancato pagamento della prima quota associativa oltre i 90 giorni dal superamento dell’esame ha come conseguenza il mancato inserimento nel suddetto elenco e la decadenza della validità dell’esame sostenuto.

Qualora il nuovo Socio Professionista provenga da altra associazione di categoria è tenuto a presentare, all’atto di iscrizione, la documentazione e/o l’AQP in corso di validità comprovante il suo livello professionale.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

Il requisito per potersi iscrivere all’Associazione REICO sono il possesso di un diploma di corso triennale in counseling di 900 h di formazione (di cui almeno 450 in presenza) conseguito presso un corso di formazione in counseling il cui programma sia già stato approvato da REICO.

REICO si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche corsi non ancora riconosciuti dei quali i richiedenti forniranno tutta la documentazione prevista.

Capitolo Secondo
Esame di ammissione

Articolo 4 – Esame di ammissione

L’esame consiste in un questionario scritto e un colloquio orale in un’unica sessione e verte su domande relative ai seguenti ambiti:

  • L. 4/2013 e riferimenti normativi inerenti al counseling
  • deontologia del counseling
  • struttura, organigramma, Statuto e Regolamento di REICO
  • aspetti legali e fiscali relativi alla professione

Il candidato riceve dalla segreteria tutte le informazioni per poter partecipare all’esame.

Articolo 5 – Documentazione necessaria

Per la partecipazione all’esame di ammissione, si richiede di inviare copia del:

  • diploma del corso triennale in counseling accreditato presso REICO
  • documento di identità in corso di validità
  • curriculum vitae (massimo due pagine)

In caso di corso di formazione in counseling non accreditato presso REICO, alla documentazione precedente occorre aggiungere copia del:

  • programma del corso, in cui siano specificati monte ore complessivo, materie di studio,
  • modalità di erogazione della formazione (aula, pratica, laboratori, ecc.)
  • materiale informativo sulla scuola di formazione (brochure, depliant, stampati, ecc.)
  • attestazione comprovante lo svolgimento di almeno 50 ore di sviluppo e crescita personale
  • attestazione comprovante pratica operativa e/o tirocinio esterno (minimo 150 ore)

Se il candidato proviene da un’altra associazione professionale di counseling, occorre presentare copia di:

  • AQP in corso di validità e/o attestazione delle competenze professionali rilasciata
  • dall’associazione di provenienza
  • curriculum vitae focalizzato sull’attività professionale di counseling svolta
  • diploma del corso triennale in counseling
  • documento di identità in corso di validità

In tal caso il candidato sostiene un colloquio di ammissione con un Consigliere del Direttivo.

Articolo 6 – Partecipazione all’esame di ammissione

Il Consiglio Direttivo, ricevute tutte le informazioni del Counselor aspirante socio, deciderà a suo insindacabile giudizio la validità della documentazione presentata, riservandosi, se ritenuto necessario, di richiedere altra documentazione integrativa a sostegno della domanda.

Verificata la presenza di tutti i requisiti richiesti, il candidato riceve dalla segreteria le informazioni per partecipare all’esame. Invia quindi il modulo compilato e firmato contestualmente all’attestazione del comprovato pagamento della quota di partecipazione all’esame stabilita dal Direttivo.

In caso di mancata partecipazione all’esame, detta quota non è rimborsabile.

Articolo 7 – Incontro di preparazione all’esame di ammissione

A ridosso della data di esame di ammissione, REICO organizza un incontro di preparazione all’esame rivolto ai candidati iscritti. Tale incontro, facoltativo, non sostituisce lo studio e la preparazione personale del candidato. È piuttosto l’ occasione per esplicitare il senso e il significato dell’esame di ammissione, oltre che un momento (in)formativo e di chiarificazione di eventuali dubbi sugli argomenti di studio o sugli aspetti pratico-operativi dell’esame stesso.

TITOLO 2
IL COUNSELOR REICO

Capitolo Primo
Il Counselor REICO e le competenze professionali

Articolo 8 – Il Counselor

Il Counselor è un professionista che attraverso le proprie conoscenze e competenze è in grado di accogliere persone che hanno la necessità di prevenire, affrontare e risolvere situazioni di difficoltà momentanea che suscitano in loro incertezza e disorientamento. Questo tipo di relazione d’aiuto si muove nell’ambito dello sviluppo dell’autonomia decisionale (decision making) e/o lo sviluppo di abilità specifiche e mai della riabilitazione, terapia e trasformazione ricostruttiva della personalità.

Articolo 9 – Qualifica di Counselor REICO

Il Socio Professionista e il Socio Onorario sono gli unici professionisti autorizzati a qualificarsi come Counselor REICO, anche mediante l’utilizzo della modulistica standardizzata REICO, in quanto esercitano la professione di Counselor nel pieno rispetto della L. 4/2013, del Codice Etico REICO, dei principi presenti nello Statuto dell’Associazione e delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 10 – Competenze e abilità del Counselor REICO

Il Counselor REICO nutre fiducia nella capacità della persona di instaurare un nuovo rapporto con se stesso, più positivo e consapevole, orientato alla decisione responsabile rispetto al suo bisogno. Per questo stabilisce con il cliente un clima di comprensione empatica e di accettazione incondizionata che gli permetta di riconoscere ed esprimere apertamente i propri vissuti, i propri valori e la propria idea di benessere.

Al fine di aiutare il cliente a focalizzare sensazioni, emozioni e pensieri connessi alla situazione problematica, il Counselor REICO impiega tecniche di facilitazione agevolando la capacità del cliente di contattare profondamente ciò che accade dentro di sé, migliorando in lui l’autoconoscenz e l’accettazione dei propri vissuti.

Grazie alla qualità della relazione interpersonale, il Counselor REICO favorisce nel cliente la ricerca di risorse utili a comprendere e fronteggiare la difficoltà vissuta. Infatti presuppost dell’efficacia di un intervento di counseling è che la persona che chiede aiuto ha già in sé le risorse necessarie per superare i problemi. Infatti attraverso l’ascolto attivo, l’empatia e l’accettazione incondizionata è possibile accompagnare la persona alla riscoperta delle proprie risorse.

Capitolo Secondo
Obblighi del Counselor REICO

Articolo 11 – Contratto professionale di counseling

Il Counselor REICO redige con il cliente un contratto in forma scritta di consenso informato sulla tipologia di intervento e sulla privacy, basato sul modello standard fornito dall’Associazione REICO, all’interno del quale devono essere richiamati e specificati i seguenti criteri metodologici relativi a:

  • cos’è il counseling e cosa fa il Counselor
  • l’obiettivo del lavoro di counseling
  • la scelta delle modalità di intervento previste
  • gli adempimenti obbligatori previsti dalla Legge sulla privacy in vigore
  • l’informazione al cliente della presenza di uno sportello per il consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti secondo l’art. 4 della L. 4/2013, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti all’Associazione stessa.

Articolo 12 – Esplicito riferimento alla L. 4/2013

La L. 4/2013 art. 1 stabilisce che ogni professionista contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’esplicito riferimento quanto alla disciplina applicabile e agli estremi della presente Legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Articolo 13 – Rispetto dei principi etici e deontologici

Il Counselor REICO rispetta i principi etici e deontologici esplicitati nel Codice Etico, facendo ricorso alla supervisione e ai percorsi di crescita personali (psicoterapia, counseling, analisi ecc.) che consentono di sciogliere i blocchi psico-emotivi che potrebbero influenzare negativamente il suo ruolo di agevolatore, di armonizzare le diverse componenti della propria personalità e, infine, di sviluppare a pieno le capacità di fondo più richieste per condurre con successo i colloqui di aiuto.

Articolo 14 – Obbligo di formazione permanente

Nel rispetto della L. 4/2013, articolo 2, comma 3, il Counselor REICO si impegna per la sua formazione permanente, laddove per formazione permanente si intende ogni attività di accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative volte all’approfondimento sulla materia del counseling.

Il Counselor REICO ha l’obbligo di mantenere aggiornata la propria preparazione professionale nelle forme e modalità previste per il proprio livello professionale (vedi Allegato A in corso di validità).

Articolo 15 – Inosservanza dell’obbligo formativo

Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Per il Counselor REICO il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale implica la perdita dello stato di Socio Professionista, divenendo così Socio Aderente, e l’impossibilità di qualificarsi come Counselor REICO.

Qualora l’autocertificazione risultasse infedele, il caso verrà rimandato al giudizio della commissione disciplinare.

Articolo 16 – Esonero parziale dell’obbligo formativo

Sono parzialmente esonerati, per un determinato e circoscritto periodo di tempo, dall’obbligo dell’aggiornamento professionale tutti quei Counselor REICO che si sono trovati in una situazione di gravi difficoltà di vita. In tali casi il Direttivo si riserva di valutare le specifiche situazioni.

Capitolo Terzo
I livelli professionali e l’AQP

Articolo 17 – I livelli professionali

REICO prevede differenti Livelli Professionali corrispondenti ciascuno a progressive e specifiche competenze nell’esercizio della professione:

  • Counselor Professionista (CP)
  • Counselor Professionista Avanzato (CPA)
  • Counselor Formatore (CF)
  • Counselor Supervisore (CS)
  • Counselor Formatore e Supervisore (CFS)

Si rimanda all’Allegato A in corso di validità per tutte le informazioni relative all’accesso, mantenimento o avanzamento di ciascun livello professionale.

Articolo 18 – Aree di aggiornamento e formazione permanente

Ai fini del mantenimento del proprio livello professionale o dell’avanzamento, ogni socio sceglie
liberamente gli eventi e le attività formative da seguire in relazione ai settori di attività
professionale esercitata. Le attività di aggiornamento e di formazione devono consistere in:

  • Percorsi di formazione: si considerano come percorsi di formazione tutte quelle attività esperienziali erogate da counselor, psicologi, psicoterapeuti, coach, ecc. aventi come finalità l’aggiornamento e lo sviluppo professionale anche se non finalizzati al conseguimento di un perfezionamento in counseling. A titolo esplicativo ma non esaustivo, rientrano in questa area workshop tematici, intensivi e/o singole giornate di aggiornamento professionale in counseling, ecc. Possono rientrare in questo ambito anche le ore di tutoraggio svolte presso una scuola di counseling. Per tutti i soci, fatta eccezione dei Counselor Supervisori, sono considerate valide ai fini di questo monte ore anche la supervisione alla pari. Inoltre per tutti i soci, fatta eccezione per i Counselor Formatori, sono considerate valide ai fini di questo monte ore anche le ore di docenza inerente al counseling, il coaching e/o la mediazione familiare nella misura massima del 30% delle ore previste per questa area.
  • Percorsi di crescita personale: si considerano come crescita personale tutte quelle attività esperienziali erogate da counselor, psicologi, psicoterapeuti, coach, ecc. all’interno di un percorso temporalmente definito ed aventi uno specifico obiettivo di crescita e sviluppo personale. A titolo esplicativo ma non esaustivo, rientrano in questa area percorsi di counseling, di psicoterapia, di coaching, costellazioni familiari, costellazioni sistemiche strutturali, ecc.
  • Convegni e seminari su argomenti inerenti al counseling: si considerano convegni e seminari validi quelli proposti da scuole di formazione, università, enti di formazionepubblici e privati. Inoltre il Socio Professionista è chiamato a partecipare ad almeno un convegno nazionale REICO nel corso del triennio di validità dell’AQP.
  • Corsi di formazione avanzata o perfezionamento di counseling: si considerano come corsi di aggiornamento o di perfezionamento in counseling accreditati da REICO come obiettivo l’aggiornamento e l’implementazione delle competenze di counseling in una determinata area di applicazione. A titolo esplicativo ma non esaustivo, rientrano in questa area i corsi di perfezionamento in counseling aziendale, di coppia e/o sessuologico, counseling in gruppo, corsi per Counselor Formatori o Supervisori, ecc. Infine, la formazione a distanza è ritenuta valida solo se svolta in modalità sincrona. REICO si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche corsi non ancora accreditati dei quali i richiedenti forniranno tutta la documentazione prevista.
  • Corsi di aggiornamento o perfezionamento in competenze affini e/o complementari al counseling: in questa area formativa rientrano tutti i corsi erogati non necessariamente da scuole di counseling aventi come finalità l’acquisizione e l’implementazione di competenze comunicative, relazionali, psicopedagogiche o inerenti la relazione di aiuto. A titolo esplicativo ma non esaustivo, rientrano in questa area i corsi di formazione in coaching, mediazione familiare, PNL, comunicazione non-violenta, gestione del conflitto, team building e team working, intelligenza rmotiva, personal branding, focusing, reality transurfing, costellazioni familiari e sistemiche strutturali, ecc. Le ore svolte in questa specifica area sono considerate valide nella misura del 50% in caso di mantenimento del proprio livello e nella misura del 100% in caso di avanzamento a livello successivo. La formazione a distanza è ritenuta valida solo se svolta in modalità sincrona.
  • Supervisione professionale: sono considerate valide le ore di supervisione erogate da un Supervisore REICO. Per supervisione professionale si intende l’attività finalizzata al sostegno e all’accompagnamento nella attività professionale, con l’obiettivo di consolidare l’identità professionale, sviluppare le competenze, offrire supporto etico e deontologico. Tra le tematiche specifiche della supervisione professionale rientrano anche la progettazione, il networking, il marketing, l’avviamento e la promozione della professione. Il rapporto ottimale è di 1 ora di supervisione per ogni 10 ore di pratica operativa. Le ore di supervisione alla pari vengono considerate valide soltanto per i Counselor di livello CS e CFS. I Counselor CP, CPA e CF possono inserire le ore di supervisione alla pari nell’area di formazione e aggiornamento professionale.
  • Pratica operativa: si considerano ore di pratica operativa le ore di esercizio dell’attività professionale di counseling con clienti, anche a titolo gratuito e volontaristico, sia essa individuale che di gruppo. Rientrano in questo ambito anche l’attività di Tutoraggio nei Corsi di counseling, l’attività di ricerca scientifica inerente al counseling, i tirocini nelle scuole di counseling. Inoltre viene considerata valida per il raggiungimento del monte ore di pratica operativa anche l’attività di scrittura e pubblicazione di articoli inerenti al counseling su qualsiasi rivista, divulgativa o di natura accademico-scientifica, registrata presso il Tribunale di competenza come prescritto dalla Legge e dotata di codice di riconoscimento ISSN. Pertanto non sono considerati validi articoli e post pubblicati su siti internet e socialnetwork, come per esempio Blog personali, Facebook®, Twitter®, Linkedin®, ecc. Tuttavia sia per l’attività di produzione di articoli che per l’attività di ricerca sul counseling, possono essere computate al massimo il 10% del monte ore previsto per questa area.

Per i Counselor CF e CFS, concorrono ai fini del mantenimento e dell’avanzamento le ore di:

  • Docenza in counseling e/o di coaching: si considerano ore valide per questa area le ore di attività di docenza erogate, sia in aula che per formazione a distanza, e le ore di attività di progettazione e gestione del processo di formazione in counseling. Per tutti i Counselor non Formatori tali ore vengono computate e considerate valide per l’area della formazione e perfezionamento di counseling nella misura massima del 30% del monte ore previsto per quell’area.

Per i Counselor CS e CFS, concorrono ai fini del mantenimento e dell’avanzamento le ore di:

  • Supervisione erogata: si considerano ore valide per questa area le ore di attività di supervisione erogata a Counselor, sia in forma individuale che in gruppo, anche a distanza per mezzo di videochiamata Zoom®, Skype®, WhatsApp®, ecc. L’erogazione di attività di supervisione da parte di Counselor non Supervisori costituisce un illecito disciplinare e il caso verrà rimandato al giudizio della commissione disciplinare.

Articolo 19 – Il rilascio e il rinnovo dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi

Al momento dell’iscrizione, REICO rilascia al nuovo Socio Professionista l’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP) ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della L. 4/2013.

Per il professionista proveniente da altra Associazione professionale già in possesso di AQP, REICO rilascia il proprio AQP mantenendo lo stesso livello di qualifica e ciclo di validità.

Nel caso in cui il nuovo Socio Professionista non provenga da alcuna associazione professionale, oppure provenga da una che non emette AQP, è tenuto a presentare all’atto di iscrizione alla REICO la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi previsti per il suo livello professionale.

L’AQP ha valenza triennale. Pertanto allo scadere dell’attestazione ogni Counselor REICO dovrà inviare a REICO tutta la documentazione comprovante le attività di aggiornamento e di formazione svolte durante il triennio. Queste dovranno essere conformi, nei criteri minimi, a quelli previsti dall’Allegato A in corso di validità. Sarà compito della Commissione Revisione Livelli esaminare la suddetta documentazione e valutare la sussistenza o meno dei presupposti per il mantenimento del livello.

In caso di esito positivo, tramite email REICO invia al socio l’AQP rinnovato che resta valido per i tre anni successivi, a condizione che le quote associative siano state versate regolarmente e che non siano intervenuti provvedimenti disciplinari.

In caso di esito negativo ovvero per insufficienza dei requisiti richiesti, si applica la procedura prevista all’articolo 21.

Articolo 20 – L’avanzamento di livello e il rinnovo dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi

A partire dal quarto anno di iscrizione alla REICO, il Socio Professionista che ha maturato un monte ore minimo per il livello professionale successivo secondo i requisiti previsti dall’Allegato A in corso di validità, può richiedere l’avanzamento di livello inviando alla segreteria REICO tutta la documentazione comprovante la formazione seguita. È possibile richiedere l’avanzamento al livello successivo solo dopo tre anni di anzianità nel livello professionale in possesso.

Sarà compito della Commissione Revisione Livelli esaminare la suddetta documentazione e valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’avanzamento di livello.

In caso di esito positivo, se le quote associative sono state versate regolarmente e non sono intervenuti provvedimenti disciplinari, tramite email REICO invia al socio l’Attestato di Qualificazione Professionale (AQP) rinnovato con il livello professionale conseguito. Gli AQP per essere ritenuti validi, nei due anni successivi, dovranno essere corredati, a cura del socio, della ricevuta di versamento della quota associativa.

In caso di esito negativo, ovvero per insufficienza dei requisiti richiesti, REICO comunica al socio che la domanda di avanzamento non è stata accolta. Il Socio Professionista rimane nel livello professionale in possesso.

Articolo 21 – Sospensione dell’AQP e perdita della qualità di Socio Professionista

Il socio che nel corso del triennio non abbia raggiunto il monte ore richiesto per il mantenimento del proprio livello incorre nella sospensione dell’AQP o nella perdita della qualità di Socio Professionista.

Sospensione dell’AQP: manca un numero di ore uguale o inferiore a 1/3 (arrotondato per eccesso) rispetto al monte ore richiesto (vedi Allegato B in corso di validità).

REICO sospende l’AQP al socio che non abbia svolto attività di aggiornamento e formazione per un numero di ore inferiore o uguale a 1/3 del monte ore richiesto per il mantenimento del suo livello professionale. Si crea così un debito formativo che il socio deve sanare entro un anno dalla scadenza dell’AQP:

  • Il socio recupera il debito entro 1 anno: quando il socio avrà recuperato le ore e inviato la documentazione relativa, REICO provvederà a riattivare l’AQP precedentemente sospeso.
  • Il socio non recupera il debito: trascorso un anno dalla scadenza dell’AQP, REICO invia al socio la comunicazione della perdita della qualità di Socio Professionista e l’acquisizione della qualità di Socio Aderente: resta pur sempre un associato che, non essendo più in linea con gli standard professionali qualitativi dell’Associazione, non può più qualificarsi come Counselor REICO. Perdita della qualità di Socio Professionista: manca un numero di ore maggiore a 1/3 (arrotondato per eccesso) rispetto al monte ore richiesto (vedi Allegato B in corso di validità) ovvero non venga presentata alcuna documentazione.

REICO ritira l’AQP al socio che non abbia svolto attività di aggiornamento e formazione per un numero di ore maggiore di 1/3 del monte ore richiesto per il mantenimento del suo livello professionale. Il Counselor perde automaticamente la qualità di Socio Professionista e acquista la qualità di Socio Aderente: resta pur sempre un associato che, non essendo più in linea con gli standard professionali qualitativi dell’Associazione, non può più qualificarsi come Counselor REICO.

Articolo 22 – Criteri per riacquisire la qualità di Socio Professionista

Il Socio Aderente può riacquisire la qualità di Socio Professionista dopo aver recuperato i debiti formativi e svolto un monte ore di formazione aggiuntiva secondo la suddivisione per ambiti di valenza riportati nell’Allegato B in corso di validità.

TITOLO 3
IL SOCIO E L’ASSOCIAZIONE

Capitolo Primo
Il rinnovo dell’iscrizione, la cancellazione dall’associazione e il reintegro

Articolo 23 – Rinnovo quota iscrizione

L’iscrizione ha validità per l’anno solare e il termine per rinnovare la quota associativa è il 31 gennaio di ogni anno. Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale stabilita fino alla formalizzazione della cancellazione. Il mancato versamento di una o più annualità non comporta in automatico la cancellazione dalla REICO.

Articolo 24 – Cancellazione dall’Associazione

La cancellazione dall’Associazione avviene nelle seguenti modalità:

  • Per volontà del socio che deve far pervenire la sua richiesta di cancellazione a mezzo raccomandata A/R alla sede legale o, in alternativa, inviando una PEC all’indirizzo associazionereico@legalmail.it entro il 31 ottobre dell’anno di iscrizione/rinnovo in corso.
  • Per inottemperanza del pagamento della quota sociale per due anni consecutivi (art. 28 dello Statuto). Qualora il socio non risponda ai solleciti di pagamento, il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione del socio per morosità.

Articolo 25 – Reintegro nell’Associazione

Il reintegro nell’Associazione può avvenire nei seguenti casi:

  • A seguito di cancellazione volontaria da parte del socio: il professionista che desidera essere reintegrato nell’Associazione può fare domanda di reintegro al Consiglio Direttivo entro e non oltre tre anni dalla sua cancellazione. In tal caso il Consiglio Direttivo reintegra il professionista a condizione che venga saldata la quota associativa per l’anno in corso e presentata la documentazione necessaria per il rilascio di un nuovo AQP. Passati i tre anni dalla cancellazione, il professionista che desidera rientrare nell’Associazione è tenuto a seguire la procedura per la prima iscrizione come da Artt. 4-7 del presente Regolamento. Il
    professionista viene reintegrato come Socio Professionista e riceve un nuovo numero di iscrizione.
  • A seguito di delibera di cancellazione per morosità: entro trenta giorni dalla data della delibera di cancellazione, il socio moroso può fare domanda di reintegro sanando la regolarità della propria posizione finanziaria con il pagamento delle quote arretrate entro ulteriori 30 giorni. Il professionista viene reintegrato come Socio Professionista conservando il suo numero di iscrizione.

In entrambi i casi, se non ricorrono le condizioni per il rilascio o il rinnovo dell’AQP, il socio viene reintegrato con la qualità di Socio Aderente, come previsto dall’art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 26 – Compiti dell’Associazione

REICO vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità di rilascio degli AQP.

Articolo 27 – Controllo da parte dell’Associazione

Ai fini della verifica, l’Associazione è tenuta a svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Gli Allegati A e B sono disponibili nell’Area Riservata dei soci

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